Con l’entrata in vigore del D.M. 17 luglio 2025 n. 130, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 e previsto per il 2 ottobre 2025, vengono introdotte alcune modifiche alle norme relative all’installazione degli impianti negli edifici..
Il decreto infatti aggiorna il D.M. 37/2008, introducendo nuove disposizioni in materia di equipaggiamento digitale e responsabilità del tecnico abilitato e del progettista edile, con impatti diretti sull’attività dei SUE.
📌 Principali modifiche apportate dal Decreto 17 luglio 2025, n. 130 al D.M. 37/2008:
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Art. 2, comma 1, lettera a):
Viene sostituito il riferimento normativo: da “decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207” a “codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”. Questo aggiorna il quadro normativo richiamato in riferimento alle comunicazioni elettroniche. -
Art. 3, comma 1:
Le parole “delle attività di cui all’articolo 1” sono sostituite da “delle attività relative agli impianti di cui all’articolo 1”. Specifica meglio il campo di applicazione delle attività soggette. -
Art. 5, comma 2, lettera e):
Viene eliminata la frase “in genere”, pulendo il testo per maggiore chiarezza e precisione. -
Art. 5-bis, commi 1, 2, 3 e introduzione comma 3-bis:
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Il comma 1 ora prevede che il responsabile tecnico dell’impresa si consulti con il progettista edile per inserire nel progetto edilizio tutte le parti dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva previste dall’articolo 135-bis del DPR 380/2001.
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Il comma 2 modifica il tipo di dichiarazione da rilasciare su istanza del soggetto interessato: non più dichiarazione di conformità, ma attestazione con etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, ai sensi delle guide CEI.
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Il comma 3 sostituisce il termine “dichiarazione” con “attestazione” per adeguarsi alla modifica sopra.
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Viene introdotto il comma 3-bis, che impone al responsabile tecnico di comunicare, su istanza del privato, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al sistema SINFI, conformemente all’art. 135-bis comma 2-bis del DPR 380/2001.
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Aggiornamento del titolo del decreto:
Il titolo è aggiornato per riflettere le modifiche apportate e la nuova disciplina degli impianti all’interno degli edifici.
Queste modifiche rendono più esplicito il coordinamento tra tecnico e progettista, spostano la responsabilità primaria di progettazione verso il progettista edile, aggiornano la documentazione tecnica richiesta e confermano l’obbligo di comunicazione dati per favorire la digitalizzazione degli edifici.
🏛️ Impatti sui procedimenti edilizi
- Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni verrà pubblicato il modello di SCA che le recepisce